Pubblicazione nell’SNLG delle LG proposte da soggetti ex art.5 Legge 8 marzo 2017 n.24

In questa sezione sono riportati i requisiti e le modalità di invio, la procedura e gli strumenti di valutazione delle Linee Guida (LG) per la pubblicazione nell’SNLG, nonché gli  adempimenti per i proponenti di LG pubblicate nell’SNLG, come previsto dal Manuale operativo (ex DM 27 febbraio 2018; GU n.66 del 20-3-2018). Nella versione v.3.1, aggiornata a marzo 2023 (scarica qui) sono state apportate le seguenti modifiche riguardanti la tematica delle differenze di sesso e genere nello sviluppo delle raccomandazioni cliniche:

  • pag. 6: è stato aggiunto il punto 4a ix alla sezione Requisiti
  • pag. 10: è stato aggiunto il punto 1f alla sezione Raccomandazioni
  • pag. 15: è stato aggiunto il punto 9 al capitolo 3. Procedura di valutazione di eleggibilità.

Gli enti e le istituzioni pubbliche e private, le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con DM 2 agosto 2017 (GU n.186 del 10-8-2017) propongono al CNEC la LG da pubblicare nell’SNLG.

Il CNEC verifica in primo luogo l’eleggibilità della LG in base a pre-requisiti di priorità e non ridondanza e, successivamente, valuta la LG con criteri espliciti in termini di qualità del reporting, metodologia adottata e rilevanza delle raccomandazioni rispetto alle evidenze citate, offre eventuale feedback al proponente per correzioni e aggiustamenti e pubblica la LG nell’SNLG se essa supera la valutazione.



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